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03/02/2012 - NOVITÀ FORMAZIONE

A seguito della pubblicazione in data 11 gennaio 2012 (G.U. n. 8) dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e in relazione all’offerta formativa del CPT e alla revisione del “Catalogo corsi”, si comunica quanto segue:

Premessa

I corsi di formazione per Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro Rspp frequentati prima della data di entrata in vigore del suddetto Accordo conservano la loro validità, in quanto erogati da CPT Milano in modo conforme alle previsioni normative e alle indicazioni previste nel contratto collettivo di riferimento.

Per la formazione alla sicurezza dei Lavoratori edili (“operai di impresa edile”, codice catalogo CPT  F.1.01 della durata di 16 ore); i corsi erogati da CPT Milano sono conformi a quanto indicato nell’Accordo suddetto, in attuazione dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs. 81/2008. Infatti nulla è cambiato, trattandosi di contenuti e durata che già dal 1997 il CPT di Milano considera per la programmazione di questo corso.

Per la formazione alla sicurezza per Preposti edili (codice catalogo CPT  F.1.02):
CPT di Milano propone corsi di formazione per Preposti edili della durata di 24 ore, conformemente ai suggerimenti dell’Accordo citato, ampliando i contenuti già trattati nelle versioni precedenti (infatti il corso erogato da CPT, ante riforma, aveva una durata di 16 ore).

Per la formazione alla sicurezza per Dirigenti di impresa edile (codice catalogo CPT F.1.05): CPT proporrà agli iscritti un corso della durata di 16 ore anziché di 12, conformemente ai suggerimenti dell’Accordo citato.

Per Datori di Lavoro Rspp di impresa edile (codice catalogo CPT  F.3.01/B): la durata del corso di formazione verrà estesa a 48 ore, coerentemente con le indicazioni dell’Accordo Conferenza Stato Regioni pubblicato il 11/01/2012 in attuazione dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008.  Questa novità era già stata preannunciata nel catalogo corsi CPT, nelle pagine relative allo specifico corso F.1.01/B. La prossima edizione avrà inizio nella seconda metà del mese di marzo 2012: le date verranno comunicate agli iscritti con ampio preavviso.

Obblighi di aggiornamento:

Premessa: gli obblighi di aggiornamento vanno intesi come “ore distribuibili” nell’arco temporale di riferimento per ogni singolo ruolo.

Per Lavoratori, Preposti e Dirigenti è previsto aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Per Lavoratori e Preposti che abbiano frequentato un corso prima del 11 gennaio 2007 (da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo), l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi = entro il 11 gennaio 2013.

Per  Datori di Lavoro Rspp di impresa edile: obbligo di aggiornamento della durata di 14 ore ogni 5 anni; in questo caso l’Accordo citato indica che il calcolo del quinquennio inizia a decorrere dalla data di pubblicazione = dal 11 gennaio 2012.
n.b.: per i datori di lavoro che si fossero avvalsi di ”esonero dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/1994”, l’obbligo di aggiornamento - di 14 ore - dovrà essere assolto “entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo” = entro il 11 gennaio 2014.

 

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