1) Proroga del contributo previsto dall’accordo del 22/10/2012
In data 3 marzo 2014 è stato sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza un accordo che, tra l’altro, proroga la possibilità di ottenere il contributo una tantum (di importo variabile tra i 600,00 e i 1.200,00 euro, in relazione al numero dei dipendenti in forza), erogato dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza alle imprese iscritte, nelle quali sia già stato eletto o designato l’RLS alla data del 22 ottobre 2012 (data del primo accordo) ovvero venga designato o eletto, secondo la procedura definita, entro il 31 dicembre 2014.
2) Soggetti beneficiari del contributo “una tantum”
Il contributo una tantum è dovuto ad ogni singola impresa, che non l’abbia già ottenuto nel periodo successivo alla stipula dell’accordo 22 ottobre 2012, nelle seguenti misure, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati:
- aziende fino a 15 dipendenti: € 600,00;
- aziende da 16 a 50 dipendenti: € 800,00;
- aziende con oltre 50 dipendenti: € 1.200,00;
Il contributo è riconosciuto, in presenza dei necessari requisiti, secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richiesta da parte dell’Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., sino a concorrenza di un tetto massimo di spesa pari ad € 350.000,00.
La somma spettante verrà erogata dalla Cassa Edile alle imprese aventi diritto in due rate di pari importo, scadenti entro la fine del secondo e del terzo mese successivi alla richiesta, con le modalità stabilite dalla Cassa stessa.
La sussistenza delle condizioni per il diritto al rimborso potrà essere accertata dall’Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E. mediante verifiche a campione. In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell’Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., l’impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame al C.P.T. - Sicurezza in edilizia al fine di un ulteriore valutazione.
3) Requisiti necessari per ottenere il contributo “una tantum”
Se l’RLS era già presente in azienda alla data di sottoscrizione del primo accordo (22/10/12), l’impresa deve autocertificare che lo stesso:
- è stato nominato o designato dai lavoratori dell’impresa;
- ha ricevuto la formazione obbligatoria prevista dal c.c.n.l. per la funzione di RLS dal C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia ovvero da altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT o da altro organismo equivalente;
- è in carica da non più di 3 anni dall’ultima nomina o designazione.
Qualora, viceversa, nel corso del periodo in cui è possibile richiedere il contributo una tantum avvenga l’elezione di un nuovo RLS, l’impresa dovrà comprovare:
a) la convocazione della riunione dedicata all’elezione dell’RLS, con relativa comunicazione per iscritto alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori effettuata con un preavviso di almeno tre giorni;
b) il rispetto della procedura di elezione e di comunicazione della nomina;
c) l’avvenuta formazione obbligatoria prevista dal c.c.n.l. presso il C.P.T. di Milano Lodi, Monza e Brianza -Sicurezza in edilizia ovvero presso altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.
In caso di designazione di un nuovo RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, l’impresa dovrà:
a) produrre copia della comunicazione ricevuta dalle Organizzazioni sindacali territoriali o dalla rappresentanza sindacale aziendale;
b) comprovare l’avvenuta formazione obbligatoria prevista dal c.c.n.l. presso il C.P.T. di Milano Lodi, Monza e Brianza -Sicurezza in edilizia ovvero presso altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.
4) Modalità di richiesta ed erogazione del contributo
Le imprese aventi diritto potranno quindi ottenere il beneficio inoltrando apposita domanda all’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. (fax n. 0248707068; e-mail info@asle.it), la quale è tenuta ad effettuare la verifica formale della documentazione e ad informare la Cassa Edile e l’impresa interessata dell’esito positivo della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.